CITES - Le regole in materia di commercio ed importazione di piante succulente protette - La Casa delle Grasse

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CITES - Le regole in materia di commercio ed importazione di piante succulente protette

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La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.
La C.I.T.E.S., che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da 184 Stati.
In generale la CITES opera attraverso un sistema di permessi e certificati applicato, controllato e monitorato a livello internazionale. Per il commercio internazionale, tutti gli esemplari di specie incluse nelle Appendici CITES devono avere un permesso di esportazione del paese di origine ottenuto dall’Autorità di Gestione CITES di quel paese. Questa autorità conferma, attraverso l’emissione di un permesso di esportazione che la rimozione della pianta non metterà in pericolo la sopravvivenza di quella specie in natura e che l’esportazione avviene secondo la legge nazionale del paese di origine. Gli esemplari raccolti in natura di specie incluse nell’Appendice I necessitano anche di un permesso di importazione. Quest'ultimo si ottiene dall’Autorità di Gestione CITES del paese in cui vengono importate le piante. Occorre inoltre considerare che molti paesi inoltre richiedono un permesso di importazione  anche per le specie in Appendice II, oltre al permesso di esportazione dal paese di origine. L’emissione dei permessi CITES è a pagamento in molti paesi. Il commercio di esemplari di piante comprese nell'Appendice I prelevati in natura è vietato, mentre il commercio di esemplari riprodotti artificialmente è consentito, ma è subordinato alla concessione di permessi.
Deve essere considerato che la convenzione CITES si riferisce non solo al commercio internazionale della pianta, ma anche a qualsiasi parte della pianta stessa oppure a qualsiasi prodotto dalla stessa derivato. Sono soggetti alle regole CITES ed ai controlli e permessi conseguenti ad esempio anche i semi ed il materiale scientifico (campioni d'erbario, materiale conservato nello spirito: fiori o frutta, ma anche campioni di DNA. Quindi anche i semi delle specie incluse nell'Appendice I sono soggette alle limitazioni CITES, mentre quelli delle piante incluse nell'Appendice II non lo sono.
Occorre però fare attenzione per i semi di piante messicane che necessitano, a prescindere dall'appendice di inserimento, un permesso di esportazione. A tale proposito occorre evidenziare che per le "specie e sottospecie provenienti dal Messico descritte dopo il 1997, è necessario fornire prova della legale acquisizione, consistente in un permesso di esportazione e della corrispondente licenza di importazione CITES".
Aztekium ritterii è inserito nell'Appendice I
Astrophytum asterias è inserito nell'Appendice I
Le talee delle cultivar di Opuntia microdasys non sono soggette alle limitazioni della CITES
Questo è quanto riportato in una circolare del 2014 del Ministero dell'Ambiente destinata ai vivaisti molto lacunosa che non elenca le specie in questione, ma che non dice nemmeno come per le piante e/o i semi in commercio si possa dimostrare la importazione legale dal Messico.
Sono soggetti alla regolamentazione CITES quasi tutti i generi di Cactaceae fatta eccezione per alcuni cactus che hanno foglie (Pereskia, Pereskiopsis e Quiabentia) ma anche i mutanti cromatici di cactus inseriti nell'Appendice II come Gymnocalycium mihanowichii cv. Hibotan (rosso) e Lobivia chamaecereus cv. Goldfinger (Chamaecereus silvestrii giallo) che non possono vivere se non innestati su altro cactus.
In questo caso occorre fare però attenzione a che il portainnesto non sia soggetto alle regole della convenzione. E' ammesso in questo caso come portainnesto Hylocereus. Sono anche esclusi dalla convenzione ibridi coltivati di Schlumbergera (cactus di Natale), genere di cactus epifita molto comune nella coltivazione e disponibile in moltissime cultivar e Opuntia microdasys pianta ibridata in modo da avere areole particolari, piante che ormai hanno perso qualsiasi relazione con le popolazioni selvatiche e che possono essere con estrema facilità propagate per talea.
L'Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 338 del 1997 ed  i Regolamenti della Commissione n. 865  del 2006 e n. 100 del 2008 ha voluto applicare più rigorosamente e uniformemente in tutti i Paesi membri i dettami della CITES per la conservazione di un maggior numero di specie rispetto a quelle elencate ne nelle appendici della CITES nelle tre Appendici. Sono infatti oltre 36.000 le specie di piante ed animali individuate nel regolamento comunitario che hanno delle restrizioni nel commercio.
Ferocactus è incluso nell'Appendice II di Cites
Le specie di vegetali protette sono, ai fini della CITES, rappresentate e divise in tre diverse categorie:
  • Specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all'Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio e, a fronte di particolari permessi, può essere autorizzato, ma ha comunque carattere eccezionale;
  • Specie iscritte all'Appendice II, sono specie che non sono in pericolo di estinzione, e le limitazioni al commercio sono state poste per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;
  • Specie protette da singoli Stati, iscritte all'Appendice III, di cui si è chiesto a CITES sono state chieste delle regolamentazione delle esportazioni dai loro territori.
Ogni Stato autorizza rilasciando appositi permessi o certificati per l'esportazione e la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, delle specie iscritte alle tre Appendici della Convenzione. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare é l'Autorità di gestione CITES), Ministero dello sviluppo economico (Autorità competente al rilascio di alcune certificazioni CITES - riesportazione e per l'utilizzo commerciale nel territorio dell’Unione europea) e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Quest'ultimo si avvale del uffici specializzati CITES dell’Arma dei Carabinieri, che rilasciano apposite certificazioni per la riesportazione ed il commercio delle specie (esemplari vivi, parti e prodotti derivati) tutelate dalla Convenzione.
Il Servizio CITES dell’Arma è inoltre deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale.
Di seguito potrete trovare una selezione delle specie succulente con l'iscrizione nelle relative appendici. Le informazioni sono desunte da quanto pubblicato dal Segretariato CITES nelle pagine web istituzionali che potete consultare per informazioni più aggiornate.

Elenco delle specie vegetali succulente incluse nelle appendici valide dal 22 giugno 2022
Appendice I
Appendice II
Appendice III
AGAVACEAE
Agave parviflora
Agave victoriae-reginae (1)

Nolina Interrata


Yucca queretaroensis
AIZOACEAE

Conophytum spp. (Sud Africa)

Mestoklema tuberosum (Sud Africa)
ANACARDIACEAE

Operculicarya decaryi

Operculicarya hyphaenoides


Operculicarya pachypus
APOCYNACEAE
Hoodia spp. (2)
Pachypodium spp. (a eccezione delle specie incluse nell'Appendice I) (1)
Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi


Pachypodium windsorii



Raphionacme zeyheri (Sud Africa)
ASPARAGACEAE

Beaucarnea spp.
BROMELIACEAE

Tillandsia harrisii (1)

Tillandsia kammii (1)

Tillandsia xerographica (1)
CACTACEAE
CACTACEAE spp. (a eccezione delle specie incluse nell'Appendice I e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.) (1) (3)
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii
Discocactus spp.
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi
Echinocereus schmollii
Escobaria minima
Escobaria sneedii
Mammillaria pectinifera (inclusa ssp. solisioides)
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Pachycereus militaris
Pediocactus bradyi
Pediocactus knowltonii
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus
Pediocactus sileri
Pelecyphora spp.
Sclerocactus blainei


Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii


Sclerocactus brevispinus


Sclerocactus cloverae


Sclerocactus erectocentrus
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mariposensis
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus nyensis
Sclerocactus papyracanthus
Sclerocactus pubispinus


Sclerocactus sileri


Sclerocactus wetlandicus
Sclerocactus wrightiae
COMPOSITAE


Crassothonna clavifolia (Sud Africa)


Othonna armiana (Sud Africa)


Othonna cacalioides (Sud Africa)

Othonna euphorbioides (Sud Africa)

Othonna retrorsa (Sud Africa)
CRASSULACEAE

Rhodiola spp. (4)



Tylecodon bodleyae (Sud Africa)

Tylecodon nolteei (Sud Africa)

Tylecodon reticulatus (Sud Africa)
DIDIEREACEAE
Didieraceae spp. (1)
DIOSCOREACEAE
Dioscorea deltoidea (1)
EUPHORBIACEAE

Euphorbia spp. (Specie succulente ad eccezione di quelle incluse in Appendice I e Euphorbia misera che non è inclusa nelle appendici). Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona, gli esemplari riprodotti artificialmente di forme crestate, mostruose e con varianti di colore di Euphorbia lactea, quando innestati o propagati artificialmente su portainnesti di Euphorbia neriifolia, ed esemplari di cultivar di Euphorbia ‘Milii’ quando sono commercializzatii in spedizioni di 100 o più piante e sono facilmente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni della Convenzione. (1)
Euphorbia ambovombensis
Euphorbia capsaintemariensis
Euphorbia cremersii (inclusa la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrifolia (inclusa la ssp. tuberifera)
Euphorbia decaryi (incluse le varietà ampanihyensis, robinsonii e spirosticha)
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii (incluse le varietà antsingiensis, bemarahensis e multiflora)
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis
FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris (1)
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
LILIACEAE

Aloe spp. (Fatta eccezione per le specie incluse nell'Appendice I ed esclusa Aloe vera  anche denominata Aloe barbadensis che non é inclusa nelle appendici) (1)
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa (incluse le varietà paucituberculata, rugosquamosa and schistophila)
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides (inclusa la var. aurantiaca)
Aloe helenae
Aloe laeta (inclusa la var. maniaensis)
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe versicolor
Aloe vossii
MALVACEAE

Adansonia grandidieri (semi, frutti, oli)
PASSIFLORACEAE

Adenia firingalavensis


Adenia olaboensis



Adenia spinosa (Sud Africa)
Adenia subsessilifolia

PEDALIACEAE
Uncarina grandidieri
Uncarina stellulifera
PORTULACACEAE
Anacampseros spp. (1)
Avonia spp. (1)

Lewisia serrata (1)


Portulacaria pygmaea (Sud Africa)
VITACEAE
Cyphostemma elephantopus
Cyphostemma montagnacii
WELWITSCHIACEAE
Welwitschia mirabilis (1)
Note:
(1)
Tutte le parti e prodotti derivati, eccetto:
a) i semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e
d) frutti e parti e prodotti derivati di piante riprodotte artificialmente dela famiglia delle Cactaceae;
e) steli, fiori e parti o prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente  e
f) prodotti finiti di Aloe ferox e Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
(2)
Tutte le parti e prodotti derivati ad eccezione di quelli muniti di un'etichetta "Ottenuto da Hoodia spp. materiale ottenuto attraverso la raccolta e la produzione controllata secondo i termini di un accordo con il competente Organo di gestione CITES di [Botswana in accordo No. BW / xxxxxx] [Namibia sotto accordo No. NA / xxxxxx] [Sud Africa sotto accordo No. ZA / xxxxxx ] ".
(3)
Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni della convenzione:
  • Hatiora x graeseri
  • Schlumbergera x buckleyi
  • Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
  • Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
  • Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
  • Schlumbergera truncata (cultivars)
  • Cactaceae spp. con mutazioni di colore, innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus
  • Opuntia microdasys (cultivars).
(4)
Tutte le parti ed i prodotti derivati fatta eccezione per:
  • semi e polline;
  • prodotti finiti confezionati pronti per il commercio al dettaglio.
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